Art. 3.
(Princìpi e finalità delle politiche a sostegno della montagna).

      1. Negli interventi speciali e nelle azioni a sostegno dei territori montani, gli enti di governo, di cui all'articolo 1, comma 2, osservano i princìpi e perseguono le finalità indicate dalla Costituzione, in particolare garantendo:

          a) l'autonomia delle comunità locali di montagna, la promozione dei loro caratteri originari, naturali, sociali e culturali, in base ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, e mediante l'attribuzione ai comuni e alle comunità montane e alle loro forme cooperative e associative di funzioni normative, fondamentali e amministrative, nonché il riconoscimento dell'autonoma gestione delle risorse e della rappresentatività dei loro organi di governo;

          b) il preminente interesse nazionale, la organicità e la priorità degli interventi a favore delle zone montane;

          c) la riserva alla montagna di quote di risorse pubbliche;

          d) la tutela e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e delle biodiversità del suolo montano;

 

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          e) la garanzia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali delle popolazioni montane;

          f) le leali collaborazione, concertazione e partecipazione tra i diversi livelli istituzionali.